Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

Cos’è

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.

Entrano automaticamente in comunione:

  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
  • gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio a esclusione dei beni personali.

I beni personali sono, invece, quelli:

  • di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
  • acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • di stretto uso personale;
  • necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);
  • ottenuti a titolo di risarcimento;
  • acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio).

Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:

  • disgiuntamente a entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);
  • congiuntamente a entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.

Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell’altro, può richiedere l’autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.

Normativa di riferimento

Art. 180 e segg. cod. civ

Chi può richiederlo

Uno dei due coniugi con l’assistenza di un legale

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione