Day hospital - Convalescenza (Ordine di servizio n. 15)

Ordine di servizio n 15

Al Direttore Amministrativo
Responsabile la segreteria
SEDE

Oggetto: DAY HOSPITAL- assenze successive al ricovero (convalescenza): trattamento economico



IL DIRIGENTE

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. 416/1/10532/GM/AA/I del 09.11.2009

Visto:

  • l'art. 71 della legge n. 133 del 2008

  • Il CCNL 94-97, l'articolo 33 del CCNL 16 febbraio 1999, il CCNL 16 maggio 1995 come modificato dall'articolo 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

  • Le note Ministero della Giustizia prot. 372/3088/S/AM/TP del 20/07/2001, prot. 116/I/10572/AM/GM/I del 30/11/2004, prot. 116/I/10572/AM/10188 del 16/05/2005, prot. 116/I/10264/AM/GM/I del 23/09/2005, prot. 116/I/10293/AM/AA/I del 02/11/2005), prot. 416/1/10532/GM/AA/I del 0.11.2009,prot. 416/1/10541/GM/AA/I del 10.11.2009, prot. 416/1/10532/GM/AA/I del 09.11.2009, nota prot. 116/1/10293/AM/AA/I del 02/11/2005 e prot. 116/1/20130/GM/AA/I del 09/04/2010)

  • Le direttive del Ministero per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione Dipartimento della Funzione pubblica n 8 del 19 luglio 2010 e il parere n 53 dell'3 novembre 2008

  • L'Articolo 17,co 1,lett.e) del d.lgs n 165/2001 e l'articolo n. 2 del d.lgs n 240/2006
    Per le motivazioni di cui all'allegata nota a firma dello scrivente da intendersi parte integrate del presente ordine di servizio

CONFERMA

        in relazione a quanto indicato in oggetto il proprio ordine di servizio n 24 del 15 settembre 2008.
        Si comunichi per quanto di ulteriore competenza al Ministero della Giustizia Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione e Signor Ispettore Generale, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al signor Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Catanzaro
Si Allega: nota dello scrivente dirigente del 5 agosto 2010
Vibo Valentia 5 agosto 2010

                                        Il Dirigente
                                       (dottor Caglioti Gaetano Walter)

DAY HOSPITAL- assenze successive al ricovero (convalescenza): trattamento economico

  •  Premessa

        L'art. 71 della legge n. 133 del 2008 dispone che nelle assenze per malattia, nei primi dieci giorni di ogni periodo è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
        Per i dipendenti ministero della Giustizia, in particolare, operano, inoltre, dall'11° al 14° giorno di assenza,le ritenute ex articolo 21, punto 7 lett. a) CCNL 94-97( e successive modificazioni ed integrazioni) sull'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL 16 febbraio 1999.
        Il richiamato art. 71 Legge 133/08 stabilisce inoltre che le disposizioni in esso contenute non possono essere derogate dai contratti collettivi, i quali mantengono la loro efficacia con riguardo alle disposizioni più favorevoli relative agli infortuni sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital o alle assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
        Come confermato dalle direttive ministeriali, da ultimo circolare Funzione pubblica n 8 del 19 luglio 2010, "..resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita...Nel sottolineare la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento.."

Alla luce del parere n 53/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica (vedasi anche parere reso al comune di Erba dal Dipartimento della Funzione pubblica il 13 febbraio 2009 n 7229) il rinvio automatico alle previsioni contrattualistiche più favorevoli, compresa l'esenzione dalla visita fiscale, non riguarda soltanto i giorni di ricovero ospedaliero "....comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post- ricovero..." situazione quest'ultima prevista per il comparto ministeri dall'articolo 21 comma 7 lettera a) del CCNL 16 maggio 1995 come modificato dall'articolo 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.


  • Day Hospital definizione

        Letteralmente " ospedale giornaliero" il day hospital è una modalità organizzativa di assistenza ospedaliera nella quale il paziente rimane nella struttura solo il tempo necessario per accertamenti, esami o terapie, o per effettuare interventi di chirurgia ambulatoriale, day surgery, su pazienti che vengono dimessi nella stessa giornata ( da Wikipedia) .
        Le specialità chirurgiche che operano in regime di day surgery, il cui ricovero di norma è di durata inferiore alle 12 ore, sono : oculistica; gastroenterologia; ginecologica; urologica; otorinolaringoiatrica; ortopedica; plastica; generale; oftalmica; odontostomatologica, vascolare procedure antalgiche mini-invasive

  • normativa

L'assistenza a ciclo diurno come modalità di ricovero ospedaliero (day hospital) è stata introdotta con la legge n. 595/1985, seguono la legge 135/90, la legge 412/91, il DPR 24 dicembre 1992, il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, la Legge 23 ottobre 1992, n. 421 per come modificata dal DLgs 19 giugno 1999, n. 229, il D.P.R. 14 gennaio 1997, il DPCM 27 ottobre 2000, il DPCM 29. Novembre 2001,la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005). In materia opera anche la normativa regionale sanitaria.


  • Trattamento economico:

        Gli effetti delle assenze per malattia nel caso di convalescenza post-ricovero non sono espressamente considerate dalla legge 133/2008
        Il Ministero della Giustizia in merito al trattamento economico da applicare ai giorni di assenza per malattia successivi al ricovero in day hospital nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 133/2008, si era espresso in senso favorevole all'attribuzione dell'indennità di Amministrazione ( note prot. 372/3088/S/AM/TP del 20/07/2001, prot. 116/I/10572/AM/GM/I del 30/11/2004, prot. 116/I/10572/AM/10188 del 16/05/2005, prot. 116/I/10264/AM/GM/I del 23/09/2005, prot. 116/I/10293/AM/AA/I del 02/11/2005).

Nello specifico "..l'Allegato A punto 5 lett d) del CCNLI sottoscritto il 22/10/1997, in merito all'applicazione dell'art. 21 ha previsto che il caso di ricovero ospedaliero si intendeva riferito anche al ricovero in day-hospital. Da ultimo l'art. 6 CCNL Integrativo del 16/02/1999 ha sostituito il 2° periodo dell'art.21, co 7, lett. a)con il seguente: nell'ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a 15 gg o in caso di ricovero per il periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete l'intera indennità di amministrazione.. Pertanto il trattamento di maggior favore per il dipendente consistente nella percezione per intero dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL del 16/02/1999 deve ritenersi esteso anche alla fattispecie del day-hospital costituente anch'essa una forma di ricovero a tutti gli effetti... ( cfr Ministero della Giustizia nota prot. 116/I/10572/AM/GM/I del 30/11/2004)
        Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 133/2008 il Ministero della Giustizia nel punto sembra avere cambiato orientamento.
        Nel rispondere ( note ministeriali prot. 416/1/10532/GM/AA/I del 0.11.2009,9 prot. 416/1/10541/GM/AA/I del 10.11.2009, prot. 416/1/10532/GM/AA/I del 09.11.2009 ) ai quesiti posti dalla Procura della Repubblica di Messina del 16.10.2008, dalla Corte di appello di Genova del 29.10.2008 , e all'ordine di servizio dello scrivente dirigente del Tribunale di Vibo Valentia n. 24 del 15 settembre 2008 il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi- Direzione Generale del Personale e della Formazione-Ufficio I - Affari generali - ha " ...mentre per le assenze dovute a convalescenza post ricovero ospedaliero la citata normativa ( ndr : legge 133/08) nulla ha innovato in merito al trattamento economico che andrà quindi corrisposto interamente(senza nessuna decurtazione) per l'intero periodo, in merito alla convalescenza post day-hospital il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo a specifico quesito sul punto posto da questa Direzione Generale, ha chiarito che il suddetto periodo di assenza è sottoposto alla medesima disciplina della malattia ordinaria e, pertanto, andranno effettuate le corrispondenti trattenute economiche..."
        Il nuovo indirizzo, non trova, a parere dello scrivente, fondamento normativo.
        Non si vedono infatti quali elementi normativi "nuovi" abbia introdotto la legge 133/08 per provocare un così drastico mutamento di indirizzo
        Ne tali elementi possono ricavarsi dal richiamato parere della funzione pubblica non allegato nelle note di risposta ne rintracciabile nel sito istituzionale del dipartimento della Funzione pubblica stessa.
        In mancanza quindi di novità normative non si veda come possa trovare giustificazione la disparita di trattamento che viene ad operarsi tra due istituti analoghi ( convalescenza post ricovero e convalescenza post day-hospital)
        La tesi che si prospetta trova giustificazione da quanto già sostenuto dal Ministero della Giustizia infatti "...l'equiparazione operata tra una forma di ricovero per così dire ordinaria comportante una permanenza continuativa nella struttura sanitaria e quella in day-hospital avente al massimo durata giornaliera,determinando un analogo riconoscimento formale delle due fattispecie, non potrebbe consentire una discriminazione di trattamento..."( cfr Ministero della Giustizia nota prot. 116/I/10572/AM/GM/I del 30/11/2004) inoltre " l'accordo integrativo del CCNL sottoscritto in data 22/10/97 il trattamento economico di maggior favore per il dipendente già previsto per l'ipotesi di ricovero ospedaliero è stato esteso anche al caso di day-hospital, in quanto il day-hospital pur caratterizzandosi per la durata della degenza che si protrae per un solo giorno, costituisce comunque una forma di ricovero ( cfr Ministero della Giustizia nota prot. 372/3088/S/AM/TP del 20/07/2001)
        Inoltre nell'ottica della lotta all'assenteismo, obiettivo primario della recente normativa in materia di assenza del personale pubblico, una convalescenza post ospedaliera che rappresenta una conseguenza del ricovero, sia esso in forma ordinaria che in day-hospital, non può essere considerata alla stregua delle assenze di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 71,legge 133/2008, la cui finalità, più volte dichiarata dal Ministro competente, si ribadisce è essenzialmente quella di ridurre il fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico.
        Come detto in premessa, ai sensi le direttive interpretative della legge 133/08 della funzione pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda soltanto i giorni di ricovero ospedaliero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero: " salvaguardando espressamente pure i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie" ( Funzione pubblica direttiva n 8 del 19 luglio 2010 e parere n 53 dell'3 novembre 2008)
        Il parere della Funzione pubblica n. 53 del 3 novembre 2008, confermato dalla più volte richiamata direttiva n 8 del 19 luglio 2010, ha affrontato lo specifico problema del trattamento economico spettante per un periodo di convalescenza post ricovero, alla luce dell'art. 71 della legge n. 133/2008 e senza porre distinzione alcuna tra convalescenza post ricovero ordinario e convalescenza post day-hospital..
        Nel confermare quindi che il regime più favorevole previsto dall'art. 71 della L. 133/2008 per il ricovero ospedaliero comprende anche il post ricovero, il periodo di convalescenza post ricovero ospedaliero o day hospital se regolarmente certificato dalla struttura ospedaliera o da struttura sanitaria pubblica non subisce più le decurtazioni previste per la malattia ordinaria, ma il regime non punitivo previsto per i lavoratori sottoposti a trattamento chirurgico o day hospital.
        Per quanto attiene alle modalità di giustificazione,sempre ai sensi delle richiamate direttive della Funzione Pubblica, il dipendente deve produrre adeguato certificato di prognosi rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata ovvero, ai sensi della circolare n 8 anno 2008, dal medico di base convenzionato con il S.S.N.
        In ogni caso, la certificazione deve contenere il richiamo espresso al ricovero ospedaliero / day hospital, per distinguerlo da un certificato medico emesso per altre cause di salute.
        Alla luce della richiamata circolare n 8/2008 non potrà ritenersi valido un certificato rilasciato da un medico libero professionista non convenzionato.
        Come ultimo elemento, per completezza di trattazione, non può non sottolinearsi la competenza esclusiva del Dirigente amministrativo in materia di gestione del personale,
        Quanto sopra è stato più volte ribadito dallo stesso Ministero che nelle note di risposta a quesiti relativi alla gestione del personale ha: "chiarisce che il parere dato è atto esclusivamente interno pertanto inidoneo a recare interpretazione autentica o valutazioni di norme patrizie e che la gestione del personale compete in via esclusiva al Dirigente amministrativo di cui agli artt. 17,co 1,lett.e) del d.lgs n 165/2001 e n. 2 del d.lgs n 240/2006 o al Capo dell'Ufficio qualora manchi o risulti vacante il posto di Dirigente Amministrativo ( per tutte: nota prot. 116/1/10293/AM/AA/I del 02/11/2005 , e nota . 116/1/20130/GM/AA/I del 09/04/2010)
        Vibo Valentia 5 agosto 2010

 

                                        Il Dirigente
                                        ( dottor Caglioti Gaetano Walter )