Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione

Cos’è

I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare a eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunione, contrarre mutui o locazioni ultra novennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere o transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità e utilità evidente del figlio dopo l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Atti di straordinaria amministrazione possono essere anche atti ulteriori e diversi da quelli sopra specificati, ovvero quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio del minore. Va anche aggiunto che i genitori non possono riscuotere i capitali senza autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne determina l'impiego.

Normativa di riferimento

Art. 320, comma 3,4 cc; art. 45, disp. att. c.c..; artt. 737, 742 bis c.p.c.

Chi può richiederlo

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione