Intervento di creditori immobiliari

Cos’è

Con l’intervento, il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.

Normativa di riferimento

Artt. 498 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.

Dove si richiede

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

Costi Esente da Contributo Unificato e spese forfetizzate