Nuovi importi sul contributo unificato

Ordine di servizio n 34

Ai Signori Direttori Amministrativi responsabili

Cancelleria Lavoro

Segreteria

Cancelleria Fallimentare, Volontaria e esecuzione civile

Cancelleria Civile

Cancelleria Penale

Al Funzionario Giudiziario Ufficio GIP

SEDE

Al Signor Direttore Amministrativo

Sezione Distaccata di Tropea


IL DIRIGENTE


A parziale modifica ed integrazione dell’ordine di servizio n 31 del 7 luglio 2011.
Il Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale all’articolo 37 che ha rideterminato gli importi del contributo unificato ex artt. 9 e 13 DPR 115/02 è stato convertito con legge n 111 del 16 luglio 2011.
Nessuna modifica in linea generale sembra essere stata operata in sede di conversione del decreto legge se non limitatamente all’aumento del minimo reddituale per l’esenzione in materia previdenziale, lavoro e pubblico impiego
I nuovi importi, per come da tabelle che seguono, sono in vigore a far data della pubblicazione del richiamato decreto legge in Gazzetta Ufficiale .
Oltre agli aumenti degli importi e all’abrogazione dell’esenzione prima operante in materia di separazione dei coniugi , divorzio, processo esecutivo per consegna e rilascio, previdenza e lavoro(superati i limiti reddituali - € 31.884,48 - di cui all’articolo 9, punto 1 bis, DPR 115/02 di nuova formulazione ), rapporti di lavoro (superati i limiti reddituali - € 31.884,48 - di cui all’articolo 9, punto 1 bis, DPR 115/02 di nuova formulazione), e rapporti di pubblico impiego(superati i limiti reddituali - € 31.884,48 - di cui all’articolo 9, punto 1 bis, DPR 115/02 di nuova formulazione), si richiama espressamente l’attenzione su nuovo punto 3 bis art. 13.
Si ricorda che le modifiche operate dalla normativa in oggetto riguardano solo gli importi relativi al contributo unificato nulla incidendo sugli altri diritti ( anticipazioni forfettarie ex art. 30, diritti di copie artt 267 ) o sull’imposta di registro

TABELLE NUOVI IMPORTI

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.
2-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.;
4. ....ABROGATO..
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al
comma 1, lettera g).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 )

 

 

PROCEDIMENTI SPECIALI (LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III e IV c.p.c.)

Procedimenti d’ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Procedimento per convalida di sfratto Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)
Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.
Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida.
Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo.

Per i Procedimenti cautelari Capo III (artt. Da 669 bis a 702 cpc) :
Procedimenti cautelari in generale (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)
Sequestro (artt. Da 670 a 687 cpc)
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. Da 688 e 691 cpc)
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. Da 692 a 699 cpc)
Provvedimenti d’urgenza (artt. Da 700 a 702 cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Procedimenti possessori Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Procedimenti di volontaria giurisdizione
€ 85
Procedimenti in Camera di Consiglio Libro IV, Tit. II Capo VI (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 85
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Vedi Circolare Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 85
ESECUZIONE
Procedimenti di Esecuzione Immobiliare € 242
Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo pari o superiore a 2.500 euro) € 121
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi
€ 146
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio  121
Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di valore inferiore a € 2.500  37
Opposizione all’esecuzione
contributo unificato secondo il valore della causa

Opposizione di terzo all’esecuzione
contributo unificato secondo il valore della causa
FALLIMENTI
Per le procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura, è dovuto il contributo unificato di : € 740
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata
Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare
€ 85
Istanza di fallimento € 85
Ricorso per insinuazione tardiva
esente
LOCAZIONE, COMODATO, ecc.
Procedimenti in materia di locazione valore della causa
Procedimenti in materia di comodato valore della causa
Occupazione senza titolo
valore della causa
Impugnazione di delibere condominiali valore della causa
OPPOSIZIONE DECRETI INGIUNTIVI
Opposizione a decreto ingiuntivo
metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
LEGGI SPECIALI
Legge 689/81 e legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego) valore della causa
PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO
Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc) € 85
Separazione consensuale ex articolo 711 cpc € 37
Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70 € 85
Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale) € 37

PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO
Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione pari al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 DPR 115/02 attualmente 10.628,16x 3= 31.884,48
Controversie di previdenza e assistenza € 37
Controversie lavoro e pubblico impiego contributo ridotto alla metà

PROCEDIMENTI ESENTI

già esenti per espressa previsione normativa

di rettificazione di stato civile

in materia di equa riparazione ex lege 89/2001

in materia di ingiusta detenzione ( circ.20/6/2006 n 66030)

risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (L 117/88)

in materia tavolate

opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero ( L 286/98)

conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia ( dlvo 5/2003)

in materia di “masi chiusi” ( L 340/2000)

affrancazione di fondi enfiteutici ( L. 607/1966)

Interdizione e inabilitazione (artt. Da 712 a 720 cpc)

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ( circ. 1/2/2007 n DAG/14803/U)

Abusi familiari

Protezione delle persone prive di autonomia

Trattamento sanitario obbligatorio ( L. 18078)

Dichiarazione di assenza e morte presunta (artt. Da 721 a 731 cpc)
Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati (artt. Da 732 a 734 cpc)

Rapporti patrimoniali tra coniugi(artt. Da 735 a 736 cpc)

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale ( nei casi di cui all’at.9 1bis DPR 115/02)

Assegno di mantenimento

Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare

Istanza di chiusura del fallimento ( circ. 7/2/2006 n 27213/U)

Domanda di ammissione allo stato passivo nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004 ( circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)

Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone

Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati ( circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)

Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze ( circ 18/3/2003)

Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U)

Recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio

Esercizio dell’azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica

Equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo

Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa(Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)

Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali

Esecuzione - Istanza per la restituzione dei titoli ( circ. 14/1/2004)

Esecuzione - Istanza ex art. 495 cpc per conversione del pignoramento ( circ. 14/1/2004)

Accettazione eredità con beneficio d’inventario ( circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)

Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.
In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare

Vibo Valentia 20 luglio 2011
Il Dirigente
( dottor Caglioti Gaetano Walter )