Oblazione Penale

Cos’è

Istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo a una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;
  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.

Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà.

Qualora viene proposta domanda di oblazione, il Giudice, acquisito il parere del P.M., se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.

Normativa di riferimento

Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (D.L.vo 271/89) e art. 162 e 162 bis c.p

Chi può richiederlo

L’imputato che ne abbia interesse o il suo difensore

Come si richiede e documenti necessari

Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l’imputato con l’atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all’Ufficio del G.I.P.

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.

Una volta ricevuto l’avviso di ammissione all’oblazione, l’interessato o persona da lui delegata, ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa; le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.

Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli:

  • Ufficio Postale;
  • Banca/Istituto di credito.

Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria del Giudice titolare del procedimento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l’archiviazione del procedimento). Le copie delle sentenze si richiedono all’Ufficio sentenze G.I.P.

Dove si richiede
  • Cancelleria del Giudice titolare del procedimento per le informazioni relative allo stato del procedimento
  • Cancelleria G.I.P./G.U.P. oppure Cancelleria penale per la fase dibattimentale
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