(Ordine di Servizio n. 27/08)

Ordine di Servizio n 27/08                                                                              Lì 13 ottobre 2008

Il Dirigente

 

Visto l'art. 1, comma 367. legge 244/2007

Visto il D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008

Vista la propria nota interna del 15 gennaio 2008

Vista la propria nota indirizzata alla Equitalia Service Spa prot. 542 del 11 marzo 2008

Letta la circolare Ministero della Giustizia -Dip. Aff. Di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile -n. m_dg.DAG.29.09.2008.0128253.U

Considerato che ai sensi della sopra richiamata circolare :" l'articolo 227ter ( L. 133/2008) ha modificato la procedura di riscossione dalle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'articolo 21.2 del citato D.P.R n. 115/2002, prevedendo che a cura dell'Agente della riscossione siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'ìntimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Con tale disposizione è stata, inoltre,eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R.. n. 115/2002. le cui disposizioni. anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento provvede direttamente all'iscrizione a ruolo. "

Che la disciplina della riscossione per come determinata della legge 133/2008 dovrà essere applicato nei termini indicati a tutti i provvedimenti resi si finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l'invito al pagamento

Che fino alla data di stipula della convenzione previsto dall'art. 1. comma 367. legge n. 144/1007 gli Uffici recupero crediti dovranno procedere secondo la normativa in vigore anche al recupero dei crediti sorti dopo il l gennaio 1008

 

DISPONE

l'ufficio recupero crediti:

       1) procederà al recupero delle somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi procedendo alla sola iscrizione degli stessi sul registro modello 3 SG, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore;

      2) trasmetterà i ruoli di cui al punto precedente specificando che per gli stessi non si è provveduto alla notifica dell'invito al pagamento in osservanza dell'articolo 227 ter del D.L 25 giugno 2008 n, 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n 133. indicando che la richiesta dì ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli articoli 227 bis e 227 ter introdotti dalla D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

      3) continuerà ad applicare la previgente disciplina per i crediti per i quali sia stata già effettuata la notifica dell'invito al pagamento

      Si dispone altresì che

      4) i versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l'ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.

Si comunichi al Funzionario responsabile Ufficio recupero crediti,ai Direttori C3, ai Cancellieri C2,CI e 83, alla sezione distaccata di Tropea e per quanto riterranno di opportuna conoscenza agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario.

                                                                                                        Il Dirigente

                                                                                          ( dottor Caglioti Gaetano Walter )