Partecipazione alle aste immobiliari

Cos’è

La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido e viene disposta dal Giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante.

Il nostro ordinamento prevede specifiche forme di vendita forzata. Nell’espropriazione dei beni immobili la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto.

La vendita senza incanto prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto in cancelleria. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l'offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il Giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.

In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il Giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.

La vendita con incanto prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti. Il Giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.

Normativa di riferimento

Artt. 491 c.p.c. e segg. (legge 80/2005 e 51/2006); artt. 567 c.p.c. e segg.

Chi può richiederlo

All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque, ad eccezione del debitore.

Nella vendita senza incanto l’offerta può essere fatta soltanto personalmente o a mezzo di avvocato.

Nella vendita con incanto e alla gara sull’aumento di un quinto, oltre che personalmente o a mezzo di avvocato, è possibile partecipare anche tramite un mandatario munito di procura speciale, fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Soltanto un avvocato tanto nella vendita senza incanto quanto all’incanto e nelle offerte dopo l’incanto può partecipare per sé o per persona da nominare.

Come si richiede e documenti necessari

L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente che può essere persona fisica o giuridica. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

L’istanza deve indicare:

  • cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente (per le persone fisiche);
  • denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico (per società e altri enti).

Devono essere allegati all’offerta:

  • la copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale (per le persone fisiche);
  • la copia della carta d’identità del legale rappresentante, il certificato camerale aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente (per società).

Vendita senza incanto

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all’esterno i seguenti dati e soltanto essi:

  • nome, previa identificazione, di chi materialmente deposita l’offerta (che può anche non essere l’offerente);
  • nome del professionista delegato;
  • giorno dell’udienza fissata per l’esame delle offerte;
  • data di presentazione della busta e nome del Giudice dell’Esecuzione.

L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal deposito.

Inoltre, bisogna indicare nell’offerta il numero di procedura, il lotto che si intende acquistare, il prezzo offerto che non può essere inferiore al prezzo base di vendita indicato nell’avviso, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa.

All’offerta deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A.

Il termine di pagamento è di giorni 90 dall’aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso).

Vendita con incanto

L’istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. nell’offerta devono essere indicati il numero di procedura e il lotto che si intende acquistare.

All’offerta deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo base, da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A.

Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall’aggiudicazione. Se l’istante non partecipa, senza giustificato e documentato motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge.

Dove si richiede

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

Costi
  • Marca da bollo di € 16,00
  • Cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto/base