Provvedimenti ordinari relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Cos’è

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata, il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, diversamente stabilisce a quale di essi i figli siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno, infatti, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori, il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

Normativa di riferimento

Art. 316 c.c., art. 337 bis c.c. art 337 ter c.c.

Chi può richiederlo

Il genitore nei confronti dell'altro genitore. Per questo servizio è necessaria l’assistenza di un legale.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione