Registro periodici

Cos’è

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell’editore).

È necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.

Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Normativa di riferimento

L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62

Chi può richiederlo

Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica

Come si richiede e documenti necessari

La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali.

La firma può essere autenticata dall’impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Dalla domanda devono risultare:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del proprietario, dell’editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del direttore responsabile e indicazione della tipografia;
  • titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
  • tecnica di diffusione

se stampa, nome e indirizzo della tipografia

se giornale radio, nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente

se telegiornale, canale, nome dell’emittente studi da cui si trasmette

se periodico telematico, nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • l’autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile;
  • l’autocertificazione di iscrizione all’Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell’elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
  • la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
  • l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.

Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:

  • la copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
  • i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).

Inoltre:

  • se il proprietario è diverso dall’editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;
  • se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;
  • se il proprietario è una Onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di Onlus.

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Costi
  • Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all’ufficio postale sul c/c postale n.8003 intestato a “Ufficio di registro tasse e concessioni governative – Roma” mediante bollettino postale
  • Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte ‘domanda’ del modulo e uno per la parte ‘dichiarazione’ dello stesso per la domanda)
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Marca da bollo di € 10,62 per il ritiro della copia del decreto d’iscrizione
  • Marche da bollo da € 16,00 e € 10,62 per ogni autentica che si esegue in cancelleria
  • Marche da bollo da € 16,00 e €3,68 per la richiesta del certificato d’iscrizione

Sono previste esenzioni per le Onlus

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