Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

Cos’è

È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo. La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

Normativa di riferimento

Art. 1 e segg. L. 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011

Chi può richiederlo

Chi vuole ottenere l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.

Come si richiede e documenti necessari

L’interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.

In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Dove si richiede

Cancelleria Contenzioso Civile

Costi
  • Contributo Unificato e spese forfetizzate
  • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile