Separazione Consensuale

Cos’è

La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni.

I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.

In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere:

  • di essere autorizzati a vivere separati;
  • che i figli siano affidati a entrambi o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo a uno dei genitori;
  • che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
  • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.

Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.

Normativa di riferimento

Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma in tal caso le parti non essendo titolari di PEC registrata al RE.G.IND.E., scontano il doppio del C.U. a titolo di sanzione. La forma dell'atto introduttivo è quella del ricorso.

Dove si richiede

Cancelleria Contenzioso Civile.

Il decreto di omologa è trasmesso allo Stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio decorsi dieci gg. dal visto del P.M.

Costi
  • Contributo Unificato e spese forfetizzate
  • Esenti le copie ad uso processuale (notifica/esecuzione)
  • Non dovuta sulla sentenza l'imposta di registro