Sequestri Autovettura (Ordine di servizio n. 9/2009)

Ordine di servizio n 9/2009

Oggetto: ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. contributo Unificato. Importo di pagamento

 

            Premesso

- che con nota del 6/3/2009 a firma dei  Cancellieri C2 dottoressa Liliana Addesi e dottoressa Giglietta Immacolata, in materia di ricorsi ex art. 7 R.D.L. 436/1927 è stato chiesto, allo scrivente Dirigente, se “i ricorsi per sequestro di autoveicoli previsti dalla legge indicata siano da iscrivere all’ufficio esecuzioni od all’ufficio del contenzioso e sia, dunque, da riscuotere il contributo fisso o quello proporzionale al valore dell’autoveicolo”

 - che  l’articolo 9 D.P.R. 115/02 prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile e amministrativo, per come già disposto dall’art. 9, comma 2°, legge n. 488 del 21 dicembre 1999, per come modificato, specie nella parte relativa agli importi, dalla legge n. 342/2000 e dal decreto legge 11 marzo 2002 n 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n 91, e da ultimo con legge n 311 del 29 dicembre 2004 ( finanziaria anno 2005)

- che a far data del 1° marzo 2002 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi forfettari ex legge 7 febbraio 1979 n 59 (i cui importi erano stabiliti dalla tabella allegata 1) per come modificata ed integrata  dalla legge 21 febbraio 1989 n 99  sono stati quindi sostituiti dal contributo unificato

 

tanto premesso e considerato

- che la circolare ministeriale – Direzione Generale affari Civili – Ufficio IV n 4/602/6379 III del 2 giugno 1979 ha, tra l’altro, disposto :

 “ Altro quesito posto da numerosi uffici giudiziari è quello concernente  gli importi dei pagamenti da effettuare in marche o versamenti per la speciale procedura prevista dall’articolo 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n 436  in tema di sequestro e vendita di autoveicoli.

A parere di questo Ufficio i pagamenti di cui sopra debbono essere quelli stabiliti dalla tabella all. 1 alla legge numero 59 del 1979 per le esecuzioni mobiliari..”     

- che l’articolo 299 DPR 115/02 nell’abrogare la legge n. 59/79 ha, a parere dello scrivente, se non espressamente modificate mantenuto valide le direttive ministeriali interpretative in relazione alla natura,  nei singoli casi, del pagamento nell’iscrizione delle cause a ruolo,

- che da ricerche effettuate, nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia di cui in oggetto a far data dell’entrata in vigore del contributo unificato( 1° marzo 2002)

Sulla base di quanto sopra e salva diversa disposizione degli uffici ministeriali a cui la presente viene inviata per le proprie determinazioni, i procedimenti ex art. 7 D.R.L. 436/27 saranno da iscriversi all’Ufficio Esecuzioni riscuotendo il contributo unificato per l’importo di cui all’articolo 13, punto 2, D.P.R. 115/02.

 Si comunichi al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I - , all’Ispettorato Generale, al signor Presidente del Tribunale,  al signor Dirigente la Corte di Appello di Catanzaro, ai funzionari interessati al presente provvedimento, alla sezione distaccata di Tropea, ai Direttori C3, ai Cancellieri C2 e C1.

Vibo Valentia 10 marzo 2009

                                                                                                        Il Dirigente

                                                                                         ( dottor Caglioti Gaetano Walter )